venerdì 1 maggio 2020

Gazzetta ufficiale e Sistema di allerta Covid-19

Con la Gazzetta Ufficiale del 30 Aprile 2020, all'articolo 6: "Sistema di allerta Covid-19", sono stati chiariti alcuni temi riguardo l'app di tracciamento dei contatti, che potete consultare a qui.

Di seguito trovate riportati i vari comma e a seguito una personale spiegazione del tutto ed eventuali note personali.

1. Al solo fine di  allertare  le  persone  che  siano  entrate  in
contatto stretto con  soggetti  risultati  positivi  e  tutelarne  la
salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle
misure  di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza   COVID-19,   e'
istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno  installato,  su  base
volontaria, un'apposita applicazione  sui  dispositivi  di  telefonia
mobile. Il Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento,  si  coordina,  sentito  il  Ministro  per  gli   affari
regionali e  le  autonomie,  anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del
Regolamento (UE) 2016/679,  con  i  soggetti  operanti  nel  Servizio
nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4  e  13  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti  attuatori
di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con  l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per  il  tramite  del  Sistema  Tessera
Sanitaria, con le  strutture  pubbliche  e  private  accreditate  che
operano nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nel  rispetto
delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19,   per   gli   ulteriori
adempimenti necessari alla gestione del  sistema  di  allerta  e  per
l'adozione di correlate misure di sanita'  pubblica  e  di  cura.  Le
modalita' operative del sistema di  allerta  tramite  la  piattaforma
informatica  di  cui  al  presente  comma  sono  complementari   alle
ordinarie  modalita'  in  uso  nell'ambito  del  Servizio   sanitario
nazionale. Il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  gli affari
regionali e  le  autonomie  informano  periodicamente  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  sullo  stato  di  avanzamento  del
progetto.


L'app in questione è confermata come installabile su base volontaria.
I dati, sembra che verranno gestiti e condivisi tra una serie di enti pubblici e privati, anche tramite sistema di Tessere Sanitaria, quindi probabilmente disponibili anche per mezzo del FSE, al fine di allertare i soggetti ritenuti a rischio e per l'adozione di misure di sanità pubblica, non meglio specificate.

  2. Il Ministero della  salute,  all'esito  di  una  valutazione  di
impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi  dell'articolo
35  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  adotta   misure   tecniche   e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  ai
rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito
il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali   ai   sensi
dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679
e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, assicurando, in particolare, che:
    a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione,
ai sensi degli articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679,
informazioni chiare e trasparenti al fine di  raggiungere  una  piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di
trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione  utilizzate  e  sui
tempi di conservazione dei dati;

In questo punto si può capire che ogni utente, dovrà ricevere adeguate e complete informazioni sull'uso che verrà fatto dei propri dati, da parte dell'applicazione, prima della sua installazione.

    b) per impostazione predefinita, in conformita'  all'articolo  25
del  Regolamento   (UE)   2016/679,   i   dati   personali   raccolti
dall'applicazione di cui  al  comma  1  siano  esclusivamente  quelli
necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i
contatti stretti di altri  utenti  accertati  positivi  al  COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero  della  salute  e
specificati nell'ambito  delle  misure  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ad agevolare l'eventuale adozione  di  misure  di  assistenza
sanitaria in favore degli stessi soggetti;

Qui si parla che i dati personali raccolti dall'applicazione, saranno "esclusivamente" quelli necessari ad avvisare gli utenti di essere stati in stretto contatto con soggetti "infetti", permettendo così anche l'attuazione di misure di assistenza adeguate.

    c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia  basato
sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi  anonimi
oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati;  e'  esclusa  in
ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;

Viene confermato che l'app gestirà i dati dell'utente in forma anonima, ed eventuali segnalazioni a contatti di prossimità, sarannò anch'esse anonime.

Non si comprende bene il senso di "pseudonimizzati", se si tratti della possibilità di un utente di scegliere arbitrariamente il proprio "nickname" o se una qualche procedura automatica possa provvedere a generarne uno per l'utente.
In quest'ultimo caso, se la procedura fosse automatica, quali sarebbe i criteri di scelta?
Userà i dati in suo possesso (dati raccolti sull'utente, che dovrebbero essere anonimi anche localmente) per generare possibili combinazioni?
Questi dati saranno forniti da fonti esterne (sistemi remoti) sulla base di dati reali dell'utente?

Quasi sicuramente questo identificativo dovrà essere univoco a livello nazionale, tra tutti gli utenti utilizzatori dell'app, per poter associare correttamente e senza casi di omonimia, i dati raccolti con uno e un solo utente.

Infine, viene esclusa la "geolocalizzazione" degli utenti, quindi non dovrebbe esserci alcun utilizzo del GPS.

Rimangono aperte alcune questioni non specificate, la frequenza con cui questi dati vengano sincronizzati tra sistema remoto e app, e nonostante sia esclusa la geolocalizzazione e confermato il loro anonimato, non vi è garanzie sulle sicurezze dei canali di comunicazione adottati.

Con una frequenza molto alta di sincronizzazione, tenendo in conto che il dispositivo mobile può agganciarsi a vari ripetitori di prossimità a seconda degli spostamenti dei soggetti, sarebbe possibile in alternativa al gps, tracciare gli spostamenti di quest'ultimo.

Non essendo specificato tutto ciò, probabilmente che questi aspetti non saranno requisiti obbligatori.

Da tenere a mente dal punto di vista tecnico, che la comunicazione di prossimità tra i dispositivi, anche se non specificata testualmente, potrebbe avvalersi della tecnologia bluetooth, un sistema che sfrutta le onde radio per comunicazioni a brevi distanze, e considerato spesso poco sicuro.
Tenendo in conto ciò, si tenga a mente che i dati trasmessi via onde radio (siano essi bluetooth o wifi), sono facilmente intercettabili tramite appositi software, da parte di altri soggetti di prossimità.
Questi dati una volta raccolti, seppur inviati in maniera cifrata durante la comunicazione, possono essere decifrati possedendo specifiche chiavi di decodifica, che a loro volta possono essere raccolte durante l'intercettazione ed utilizzate per avere chiari i contenuti trasmessi.

Oltre questo, c'è la possibilità che queste comunicazioni possano anche essere soggete a tipi di attacco "Man in the Middle", ovvero in cui un malintenzionato si intrometta nella comunicazione tra due dispositivi, fingendosi uno dei due, al solo fine di ricevere i dati di comunicazione senza averne alcuna autorizzazione specifica.

Siate coscienti anche di questi aspetti.

    d)  siano  garantite  su   base   permanente   la   riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza  dei  sistemi  e  dei
servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il  rischio
di reidentificazione degli interessati  cui  si  riferiscono  i  dati
pseudonimizzati oggetto di trattamento;

In questo punto si discute che tutti i dati inviati dalla app verso i sistemi remoti, dovranno essere garantiti come riservati, e sempre fruibili nella loro interezza sino a tempo indeterminato da parte degli operatori di servizio.
Questo dovrebbe voler dire che i nostri dati, a discapito di chi manualmente li gestirà, saranno tutelati dalla legge ed utilizzati solo per i fini specificati e accettati dall'utente.

Si citano di nuovo "dati pseudonimizzati" nei sistemi remoti.
Essendo i dati a questo punto, in mano agli enti pubblici e privati, presso i loro sistemi remoti, i quali dovrebbero poterli utilizzare ai fini di allerta e di adozione di misure di sanità pubblica, come da comma 1, mi chiedo perchè mai debbano essere mantenuti anonimi anche presso i loro sistemi.

In che modo potrebbero poi contattare gli utenti eventualmente da tutelare in una situazione di pericolo sanitario se questi dati non sono pienamente "chiari"?
Probabilmente questo punto, rispetto a quanto scritto nel punto "a", saranno chiariti dall'app stessa, che probabilmente esplicherà quali informazioni di contatto saranno utilizzate per contattare l'utente e quali modalità.

    e) i dati relativi ai contatti stretti  siano  conservati,  anche
nei dispositivi mobili degli  utenti,  per  il  periodo  strettamente
necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita  dal  Ministero
della salute  e  specificata  nell'ambito  delle  misure  di  cui  al
presente comma; i  dati  sono  cancellati  in  modo  automatico  alla
scadenza del termine;

In questo punto si confermano che i dati registrati dall'app, saranno salvati localmente sul dispositivo dell'utente, e cancellati in modo automatico, alla scadenza di un termine non definito.
Non è definito nemmeno se la cancellazione dei dati debba essere delegata autonomamente all'app, eventualmente a fine sincronizzazione, o se su richiesta da parte di un operatore da remoto.
Eventualmente questo punto sarà chiarito se e quando verranno rilasciati i sorgenti dell'app.

    f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da  15  a  22
del Regolamento (UE) 2016/679 possano  essere  esercitati  anche  con
modalita' semplificate.

Questo punto sancisce che i dati gestiti dovranno rispettare quanto dichiarato nel Regolamento (UE) 2016/679, il quale impone la tutela degli individui coinvolti a prescindere, della loro privacy, ed il loro diritto a chiedere eventuale esistenza e volendo la cancellazione di dati propri da sistemi remoti.

  3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1  non
possono essere trattati per finalita' diverse da  quella  di  cui  al
medesimo  comma  1,  salva  la  possibilita'  di  utilizzo  in  forma
aggregata o comunque anonima, per  soli  fini  di  sanita'  pubblica,
profilassi, statistici o  di  ricerca  scientifica,  ai  sensi  degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2,  lettere  i)  e
j), del Regolamento (UE) 2016/679.

In questo punto dovrebbe essere quantomeno garantito che i dati personali registrati siano utilizzati solo a fini sanitari e di ricerca scentifica.

Per utilizzo in forma aggegata, personalmente non è chiaro se questi dati siano vincolati a questo trattamento e garanzie, anche nel caso in cui eventuali enti privati, citati nel comma 1, ne possano entrare in possesso ed aggregarli ai propri.

Ad esempio, un eventuale utente, potrebbe essere stato paziente di un ente privato per eventuali analisi private, ed i suoi dati limitati alle sole analisi effettuate, già in possesso dell'ente privato, il quale potrebbe aver posto le proprie condizioni di trattamento dei dati all'utente, con annessa firma di consenso.
Fino a che punto il regolamento UE prima citato, tutela questi dati?

  4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di  cui  al  comma  1  non
comporta alcuna  conseguenza  pregiudizievole  ed  e'  assicurato  il
rispetto del principio di parita' di trattamento.

In questo punto si conferma che nessuno dovrebbe essere discriminato per la mancata installazione/utilizzo dell'app, ma non si capisce da parte di chi.
Non essendo un avvocato, non ho idea se a livello giuridico, questa definizione possa essere liberamente interpretata ed eventualmente un qualunque soggetto sentirsi libero di effettuare una discriminazione sociale, ad esempio non permettendo ad un cliente di entrare nel proprio locale o negozio perché sprovvisto dell'app.

  5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita'  pubblica  ed
e'  realizzata  dal  Commissario  di   cui   all'articolo   122   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con  infrastrutture
localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di  cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  I
programmi informatici  di  titolarita'  pubblica  sviluppati  per  la
realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui
al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto  licenza
aperta ai sensi dell'articolo 69  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82.

In questo punto da quel posso capire, la piattaforma è realizzata dal commissario attualmente nominato per l'emergenza Covid-19, e gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, se non ho capito male...
I sistemi remoti dovrebbero essere localizzati su territorio nazionale, e non estero, quindi tutelati e soggetti alle leggi nazionali ed europee.

I software utilizzati, app e appliativi remoti, dovrebbe essere resi disponibili sotto licenza "open source" non meglio specificata, che stando al decreto  legislativo  7  marzo2005, n. 82 non dovrebbero essere disponibili in maniera libera anche al pubblico.
Questo potrebbe voler dire che la app in questione, come anche i sistemi remoti, non saranno disponibili ai privati, nemmeno per analisi o conoscenza dei contenuti dei programmi.

  6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,  nonche'  ogni
trattamento  di  dati  personali  effettuato  ai  sensi  al  presente
articolo sono interrotti alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza disposto con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed  entro  la
medesima  data  tutti  i  dati  personali  trattati   devono   essere
cancellati o resi definitivamente anonimi.

In questo punto si conferma che lo stato di emergenza dovrebbe cessare e non oltre il 31 Dicembre 2020, e che entro questa data, tutti i dati raccolti siano cancellati o completamente resi anonimi.

Quest'ultimo punto, riguardo i dati anonimi, personalmente lo trovo un po' confusionario, rispetto a tutte quelle affermazioni sull'anonimato dei dati e la pseudonimizzazione, che in assenza di chiarezza su quali dati puntuali siano anonimi e quali "chiari", sia sull'app che sui sistemi degli enti, qui si lascia intendere che a discapito di tutto questi dati possano essere cancellati definitivamente o solo resi anonimi nella complessità.

Tenendo in conto che in informatica, la cifratura dei dati richiede il possesso di una chiave, che potete intendere come una password, chiunque possieda questa chiave (molto probabilmente, chi gestisce i dati stessi e i servizi connessi) potrà in un qualunque momento rendere nuovamente leggibili questi dati.
Come già detto in precedenza, nonostante i dati siano anonimi o parzialmente anonimi, sia sui dispositivi in cui sia presente l'app, che su i sistemi remoti, di sicuro qualcuno da qualche parte avrà "la chiave di lettura" per questi dati, quasi sicuramente uno o più operatori/enti per attività di gestione degli stessi.

Finita l'emergenza, se questi dati non verranno cancellati, dove finiranno? Quale sarà il loro fine ultimo?
La piattaforma in essere, costituita per l'emergenza, sarà ancora mantenuta pure dopo la fine?

  7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della  piattaforma  di
cui al presente articolo, nel limite massimo di  1.500.000  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  assegnate
per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio
dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Si ha una cifra tonda per mettere in piedi il tutto, rimangono i dubbi del punto precedente, cosa succederà dopo?
Chi vivrà vedrà...